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[1]Scuole ed istituti di educazione

[2]1. La Repubblica italiana, in conformita' al principio della liberta' della scuola e dell'insegnamento e nei termini previsti dalla Costituzione, garantisce all'UII il diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione. L'istituzione delle suddette scuole deve avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia di parita' scolastica e di diritto allo studio e all'istruzione.

Testo in vigore dal 17 gennaio 2013 al 27 maggio 2026

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:2012-12-31;246~intesa-tra-la-repubblica-italiana-e-l-uii-art6 · fonte del testo

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