Art. 23 (Allegato Intesa fra Repubblica italiana e Unione italiana delle Chiese avventiste del 7° giorno)

Il riconoscimento della personalita' giuridica ad un ente delle Chiese cristiane avventiste e' concesso su domanda di chi rappresenta l'ente secondo gli statuti e previa delibera dell'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno. L'ente non puo' essere riconosciuto se non e' rappresentato giuridicamente e di fatto da un cittadino italiano avente domicilio in Italia. Gli enti ecclesiastici delle Chiese cristiane avventiste, che hanno la personalita' giuridica nell'ordinamento dello Stato, assumono la qualifica di enti ecclesiastici avventisti civilmente riconosciuti.

Testo vigente dal 2 dicembre 1988

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1988-11-22;516~allegato-intesa-fra-repubblica-italiana-e-unione-italiana-de-art23 · fonte del testo

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