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[1]Al Ministro per le comunicazioni e' data facolta' di fare ispezionare da suoi delegati tutte le stazioni radiotelegrafiche tanto governative, sia civili sia militari, quanto quelle gestite da privati concessionari e di prescrivere quelle norme o quelle modificazioni agli impianti che riterra' necessarie per impedire i disturbi delle radioaudizioni.

[2]La stessa facolta' e' data al Ministro per le tramvie governative, provinciali, comunali o gestite da privati concessionari e in generale per tutti gli impianti di utilizzazione dell'energia elettrica di qualsiasi specie, sentito il parere di una Commissione di tre tecnici dei quali due nominati dal Ministro e uno designato dalla parte interessata.

Testo in vigore dal 3 luglio 1928 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1928-06-14;1352~art8 · fonte del testo

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