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[1]La vigilanza artistica, culturale, sui programmi delle varie stazioni trasmittenti gestite dal concessionario del servizio di radioaudizione e' affidata al Comitato superiore istituito con decreto-legge del 17 novembre 1927, n. 2207, il quale, dopo udito il concessionario del servizio di radioaudizione circolare, ed eventualmente gli interessati che ne facciano domanda, presentera' al Ministero delle comunicazioni le sue osservazioni e proposte.
[2]Le disposizioni dei precedenti articoli non modificano le attribuzioni del Comitato superiore quali sono definite dall'art. 2 del citato Regio decreto.
Testo in vigore dal 3 luglio 1928 al 22 dicembre 2008
