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[1]Per vigilare che non solo le radiodiffusioni da luoghi pubblici di cui ai precedenti articoli, ma anche tutte le altre siano eseguite convenientemente, sono costituite presso le citta' nelle quali hanno luogo le radiodiffusioni delle Commissioni di vigilanza, le quali avranno facolta' di procedere alle indagini e provvedere agli accertamenti necessari per assicurarsi che gli impianti e le stazioni trasmittenti siano tenuti in modo conforme alle buone norme tecniche e potranno proporre al Ministro per le comunicazioni le modificazioni ed i miglioramenti da apportarvi.
[2]Le Commissioni di vigilanza sono composte di tre membri: un artista nominato dal podesta' della citta' in cui la Commissione risiede; un tecnico radioamatore ed un tecnico funzionario governativo, che ne sara' il presidente, nominati dal Ministro per le comunicazioni.
[3]I membri delle Commissioni durano in carica un anno e possono essere rieletti.
[4]Presso ogni Commissione un funzionario del Ministero delle comunicazioni e' incaricato delle funzioni di segretario.
Testo in vigore dal 3 luglio 1928 al 22 dicembre 2008
