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[1]Le controversie fra gli aventi diritto e il concessionario delle radioaudizioni circolari circa i compensi dovuti sono decise da un Collegio arbitrale composto di un rappresentante dell'avente diritto ricorrente, del concessionario delle radioaudizioni e presieduto da un delegato del Ministro per le comunicazioni, nominato mediante decreto Ministeriale per la durata di un anno.

[2]Qualora uno degli aventi diritto non nomini l'arbitro entro otto giorni dalla data di presentazione del ricorso pel ricorrente e da quella della notificazione del ricorso stesso, per l'altra parte, l'arbitro sara' nominato dal Ministro nell'orbita delle competenti organizzazioni.

[3]Il Collegio arbitrale, sentite le parti, deve procurare di conciliarle. Se la conciliazione ha luogo, ne fa risultare i termini in processo verbale sottoscritto anche dalle parti.

[4]Quando la conciliazione non riesca, il Collegio arbitrale decide la controversia nei modi di legge e come amichevole ed inappellabile compositore, entro il termine di giorni trenta.

[5]In ogni caso la decisione arbitrale non potra' aver valore che per la stagione teatrale o la serie di concerti o rappresentazioni che hanno dato luogo alla controversia.

Testo in vigore dal 3 luglio 1928 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1928-06-14;1352~art5 · fonte del testo

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