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Il Ministro per le comunicazioni avra' facolta' o di sua iniziativa o su reclamo degli interessati di controllare, udite le Commissioni di cui all'art. 6, anche le successive radiodiffusioni e di sospenderle e imporre al concessionario del servizio di radioaudizione circolare i provvedimenti necessari per migliorarle.
Testo in vigore dal 3 luglio 1928 al 22 dicembre 2008
