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[1]Il concessionario del servizio di radioaudizione ha l'obbligo di effettuare le radiodiffusioni in modo conforme alle buone norme tecniche.
[2]Pertanto le prove delle istallazioni per le radiodiffusioni saranno controllate da un delegato del Ministro per le comunicazioni il quale, quando non ritenga soddisfacente la radiodiffusione, potra' sospenderla riferendone subito al Ministro al quale spettera' la definitiva decisione.
Testo in vigore dal 3 luglio 1928 al 22 dicembre 2008
