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[1]Il concessionario del servizio di radioaudizioni circolari ha il diritto di eseguire a titolo di espropriazione per cause di pubblica utilita' la radiodiffusione dai luoghi pubblici (teatri, sale di concerto, ecc.).
[2]I proprietari, gli impresari e quanti concorrono allo spettacolo, saranno pertanto tenuti a consentire gli impianti e le prove tecniche necessarie per preparare la radiodiffusione.
[3]Il diritto del concessionario non si estende alle prime rappresentazioni teatrali ed alle opere nuove. Un'opera cessera' di essere considerata come nuova dopo che sara' stata rappresentata in tre teatri.
[4]Quando si tratti di stagioni teatrali o di concerti che durino non meno di due mesi, il diritto del concessionario non potra' essere esercitato che una volta alla settimana.
Testo in vigore dal 3 luglio 1928 al 22 dicembre 2008
