Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 dicembre 1940 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Per l'attuazione delle facolta' previste nei precedenti articoli e' sospesa l'applicazione dell'art. 6 della legge 12 luglio 1938-XVI, n. 1487, che prescrive il sistema dell'asta per la vendita all'ingrosso dei prodotti della pesca e si sostituisce il sistema dell'offerta discendente in base ai prezzi massimi stabiliti dal Ministero delle corporazioni.
[2]I prezzi di acquisto delle specie ittiche di cui al precedente art. 2 nei riguardi dei produttori sono determinati dal Ministero delle corporazioni ai sensi delle vigenti disposizioni sulla disciplina dei prezzi.
[3]Le convenzioni in vigore fra autorita' comunali ed Istituti di credito relative alla gestione dei servizi di cassa e quelle fra le predette autorita' e gli Enti gestori degli altri servizi di mercato possono essere riveduti dal Commissariato generale per la pesca, d'intesa col Ministero delle finanze, con quello dell'agricoltura e delle foreste e con l'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, a richiesta delle parti interessate ed adeguate, per quanto concerne i corrispettivi, alle norme della presente legge.
Testo in vigore dal 24 dicembre 1940 al 16 dicembre 2009
