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[1]Il Commissariato generale per la pesca ha facolta' di promuovere lo scioglimento, la trasformazione e il concentramento dei consorzi per la tutela della pesca nelle acque interne di cui all'art. 55 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931-IX, n. 1604.
[2]Con decreto Reale da emanarsi su proposta del Capo del Governo, di concerto col Ministro per le finanze, ai sensi della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, saranno stabilite le norme di amministrazione, i controlli e la vigilanza cui debbono essere sottoposti i Consorzi di cui al precedente comma e potranno, altresi', essere stabilite entrate integrative per i fabbisogni della loro gestione.
Testo in vigore dal 24 dicembre 1940 al 16 dicembre 2009
