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Allo scopo di disciplinare la ripartizione dei prodotti ittici, e' data facolta' al Commissariato generale per la pesca - previa intesa con i Ministeri dell'agricoltura e delle foreste e delle corporazioni - di affidare la distribuzione dei prodotti stessi nei mercati interni di consumo ad enti o a societa' costituiti o da costituire, debitamente controllati dando la preferenza agli Enti cooperativi.
Testo in vigore dal 24 dicembre 1940 al 16 dicembre 2009
