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[1]Chiunque, essendovi tenuto a' sensi del 1° comma dell'articolo 3, si sottrae in tutto o in parte all'obbligo della consegna e' punito con l'ammenda da L. 500 a L. 5000 o con l'arresto da cinque giorni a sei mesi; in caso di recidiva le predette pene si applicano congiuntamente.

[2]Chiunque, essendovi tenuto a' sensi del 2° comma dell'articolo 3, si sottrae in tutto o in parte all'obbligo della consegna, e' punito con l'ammenda da L. 100 a L. 1000.

Testo in vigore dal 24 dicembre 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1940-10-30;1699~art4 · fonte del testo

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