Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 dicembre 1940 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]I produttori sono tenuti a consegnare il pescato alla Direzione del mercato all'ingrosso del pesce o all'incaricato del podesta' del Comune ove e' avvenuto lo sbarco o si e' verificata la produzione.
[2]Sono dispensati dall'obbligo della consegna i pescatori autonomi della piccola pesca e coloro che esercitano la pesca senza fine di lucro o per consumo famigliare, sempre che si tratti di quantita' che nel complesso non superi i dieci chilogrammi.
Testo in vigore dal 24 dicembre 1940 al 16 dicembre 2009
