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[1]Tutti i prodotti della pesca marittima, delle lagune, delle valli False, degli stagni litoranei, dei laghi, delle peschiere e della piscicoltura agricola (fatta eccezione per i prodotti della molluschicoltura e per quelle quantita' che i produttori destinano all'industria conserviera) devono essere accentrati nel mercato all'ingrosso del pesce, di cui alla legge 12 luglio 1938-XVI, n. 1487, del Comune ove avviene lo sbarco o, in caso di pesca senza galleggiante, ove essa si verifica.
[2]Nei Comuni in cui detto mercato non esista, i prodotti dovranno essere accentrati in uno o piu' luoghi igienicamente idonei e sotto la direzione d'apposito incaricato, designati dal podesta'.
Testo in vigore dal 24 dicembre 1940 al 16 dicembre 2009
