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[1]Tutti i prodotti della pesca marittima, delle lagune, delle valli False, degli stagni litoranei, dei laghi, delle peschiere e della piscicoltura agricola (fatta eccezione per i prodotti della molluschicoltura e per quelle quantita' che i produttori destinano all'industria conserviera) devono essere accentrati nel mercato all'ingrosso del pesce, di cui alla legge 12 luglio 1938-XVI, n. 1487, del Comune ove avviene lo sbarco o, in caso di pesca senza galleggiante, ove essa si verifica.

[2]Nei Comuni in cui detto mercato non esista, i prodotti dovranno essere accentrati in uno o piu' luoghi igienicamente idonei e sotto la direzione d'apposito incaricato, designati dal podesta'.

Testo in vigore dal 24 dicembre 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1940-10-30;1699~art2 · fonte del testo

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