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[1]I provvedimenti di cui agli articoli 2 e 3 del R. decreto-legge 18 dicembre 1939-XVIII, n. 2222, convertito nella legge 25 giugno 1940-XVIII, n. 1080, e successive modificazioni, sono adottati, per quanto attiene ai prodotti ittici, previa intesa con il Commissariato generale per la pesca.
[2]Il Commissariato generale per la pesca, attraverso i suoi organi e gli enti dipendenti, concorre al funzionamento dei servizi ed uffici degli approvvigionamenti e della distribuzione dei prodotti ittici per gli scopi indicati dal Regio decreto-legge anzidetto.
Testo in vigore dal 24 dicembre 1940 al 16 dicembre 2009
