Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 agosto 1942 al 10 settembre 1950. Leggi il testo vigente →
[1]La Federazione nazionale degli Istituti di educazione e di istruzione dei sordomuti provvede al raggiungimento dei suoi scopi:
- 1)con il patrimonio delle societa', istituzioni ed opere soppresse ai sensi dell'art. 5;
- 2)con il contributo delle istituzioni aventi per fine l'educazione e l'istruzione dei sordomuti, nella misura che sara' annualmente stabilita dal Ministero dell'educazione nazionale;
- 3)con le contribuzioni dei soci;
- 4)con le rendite di attivita' patrimoniali provenienti da lasciti, donazioni, oblazioni e sovvenzioni disposte a favore della Federazione;
- 5)con altre eventuali entrate straordinarie.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge delle Stato.
[3]Data a Roma, addi' 12 maggio 1942-XX
[4]VITTORIO EMANUELE
[5]MUSSOLINI - BOTTAI - DI REVEL - GRANDI - RICCI
[6]Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Testo in vigore dal 22 agosto 1942 al 10 settembre 1950
