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[1]L'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti adulti provvede al raggiungimento dei suoi scopi:
- 1)con il patrimonio delle societa', istituzioni ed opere soppresse ai sensi dell'art. 5;
- 2)con il contributo delle istituzioni pubbliche aventi per fine l'assistenza dei sordomuti, nella misura che sara' stabilita annualmente dal Ministero dell'interno;
- 3)con le rendite delle attivita' patrimoniali provenienti da lasciti, donazioni e oblazioni o sovvenzioni, disposte a favore dell'Ente;
- 4)con i beni che potranno pervenirgli in esecuzione di riforme di istituti pubblici costituiti a favore dei sordomuti;
- 5)con le contribuzioni dei soci;
- 6)con le altre eventuali entrate straordinarie.
[2]Le disposizioni testamentarie a favore dei sordomuti, espresse genericamente, senza che si determini l'uso ovvero l'Ente o Istituto a cui beneficio sono devolute, si intendono fatte a favore dell'Ente nazionale per i sordomuti.
Testo in vigore dal 22 agosto 1942 al 10 settembre 1950
