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Le societa', le istituzioni e le opere a favore dei sordomuti e dei sordoparlanti, comunque costituite, e da chiunque fondate e gestite, anche se giuridicamente riconosciute, che non abbiano la natura giuridica di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza o di istituti scolastici, e che si propongano la protezione e l'assistenza dei detti minorati nel periodo post-scolastico, sono soppresse e il loro patrimonio e' devoluto all'Ente nazionale quando abbiano scopi di assistenza e alla Federazione nazionale quando abbiano per iscopo l'istruzione e l'educazione dei sordomuti, ferma restandone, in entrambi i casi, la destinazione a favore di coloro che, secondo gli attuali ordinamenti, ne sono i beneficiari.
Testo in vigore dal 22 agosto 1942 al 10 settembre 1950
