Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 agosto 1942 al 10 settembre 1950. Leggi il testo vigente →
[1]L'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti adulti e' sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'interno.
[2]La Federazione nazionale degli Istituti per l'educazione e l'istruzione dei sordomuti e' sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.
[3]Con Regi decreti da emanarsi ai sensi dell'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, su proposta, rispettivamente del Ministro per l'interno e del Ministro per l'educazione nazionale, d'intesa col Ministro per le finanze, saranno stabilite le norme intese a disciplinare l'organizzazione e il funzionamento di ciascuno dei due Enti, nonche' l'ordinamento del personale relativo.
Testo in vigore dal 22 agosto 1942 al 10 settembre 1950
