Le aziende faunistico-venatorie autorizzate dalle regioni ai sensi dell'articolo 36 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, fino alla naturale scadenza della concessione sono regolate in base al provvedimento di concessione. Su richiesta del concessionario, le regioni possono trasformare le aziende faunistico-venatorie di cui al comma 1 in aziende agri- turistico-venatorie. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, detengano richiami vivi appartenenti a specie non consentite ovvero, se appartenenti a specie consentite, ne detengano un numero superiore a quello stabilito dalla presente legge, sono tenuti a farne denuncia all'ente competente. In sede di prima attuazione, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste definisce l'indice di densita' venatoria minima di cui all'articolo 14, commi 3 e 4, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste sono fissati i termini per l'adozione, da parte dei soggetti partecipanti al procedimento di programmazione ai sensi della presente legge, degli atti di rispettiva competenza, secondo modalita' che consentano la piena attuazione della legge stessa nella stagione venatoria 1994- 1995. Le regioni adeguano la propria legislazione ai principi ed alle norme stabiliti dalla presente legge (( entro e non oltre il 31 luglio 1997)).1 Le regioni a statuto speciale e le province autonome, entro il medesimo termine di cui al comma 6, adeguano la propria legislazione ai principi ed alle norme stabiliti dalla presente legge nei limiti della Costituzione e dei rispettivi statuti.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

1

IL D.L. 23 ottobre 1996, n. 542, convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1996, n. 649 ha disposto (con l'art. 11-bis, comma 2) che "Non sono punibili i fatti commessi in data anteriore a quella di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in violazione degli articoli 15, comma 11, secondo periodo, 21, comma 1, lettera b) e 36, comma 6, della legge 11 febbraio 1992, n. 157."

Testo vigente dal 24 dicembre 1996

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 24 dicembre 1996

Confronto con la versione in vigore dal 25 febbraio 1992 al 24 dicembre 1996. 10 parole tolte, 4 parole aggiunte.

… legislazione ai principi ed alle norme stabiliti dalla presente legge entro e non oltre tolto: un anno dalla data di entrata in vigore della stessa aggiunto: il 31 luglio 1997. Le regioni a statuto speciale e le province autonome, entro il medesimo termine …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • IL D.L. 23 ottobre 1996, n. 542, convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1996, n. 649 ha disposto (con l'art. 11-bis, comma 2) che "Non sono punibili i fatti commessi in data anteriore a quella di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in violazione degli articoli 15, comma 11, secondo periodo, 21, comma 1, lettera b) e 36, comma 6, della legge 11 febbraio 1992, n. 157."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1992-02-11;157~art36 · fonte del testo

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