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[1]I vincitori dei posti messi di volta in volta a concorso ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 9 del R. decreto-legge 28 dicembre 1931-X, n. 1684, hanno la precedenza, nell'ordine di ruolo, su quelli promossi in applicazione del precedente art. 1.
[2]I posti non coperti mediante l'esame di concorso non possono essere conferiti in base all'art. 1.
[3]Le promozioni di cui all'art. 1 possono essere conferite indipendentemente da quelle da effettuarsi per esame di concorso.
[4]In tal caso esse sono conferite con riserva di anzianita' rispetto ai funzionari che ai termini del primo comma del presente articolo abbiano diritto di precedere, nell'ordine definitivo di ruolo nel grado 8° quelli promossi ai sensi dell'art. 1.
[5]I funzionari promossi con riserva di anzianita', in base al precedente comma, non potranno essere scrutinati per eventuale promozione al grado 7°, fino a quando non siano scrutinabili, per compiuto prescritto periodo di permanenza nel grado 8°, anche i funzionari che, quantunque promossi successivamente a quest'ultimo grado in seguito agli esami di cui all'ultimo comma dell'art. 9 del R. decreto-legge n. 1684 del 1931-X, li precedano in ruolo.
Testo in vigore dal 18 settembre 1939 al 16 dicembre 2009
