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Ai funzionari di ruolo di gruppo A dell'Ispettorato corporativo che si trovino nelle condizioni previste dalla lettera c) dell'art. 1 del R. decreto 22 novembre 1937-XVI, n. 1933,, possono essere applicate, per le promozioni al grado 8°, le disposizioni di cui alla lettera stessa.
Testo in vigore dal 18 settembre 1939 al 16 dicembre 2009
