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In deroga al divieto di cui agli articoli 51 e 60 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e successive modificazioni e integrazioni, e' consentito importare, trasportare, detenere per la vendita, mettere in commercio o comunque utilizzare per uso alimentare diretto o indiretto, con la denominazione di "agro di..." seguita dall'indicazione della materia prima da cui deriva, il prodotto, derivante dalla fermentazione acetica di liquidi alcoolici di origine agricola atti al consumo alimentare, che presenti un'acidita' totale, espressa in acido acetico, compresa tra 6 e 12 grammi per millilitri 100, una quantita' di alcole etilico non superiore a 1,5 per cento in volume e che contenga qualsiasi altra sostanza o elementi in quantita' non superiore ai limiti di volta in volta riconosciuti normali e non pregiudizievoli per la salute, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quello della sanita'. In deroga a quanto stabilito al comma precedente nell'agro di vino e negli altri agri da frutta, l'alcole etilico puo' essere presente in misura non superiore al 4 per cento in volume. La denominazione "aceto" o "aceto di vino", come definito dall'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e successive modificazioni e integrazioni, deve essere accompagnata dalla denominazione "agro di vino". E' fatto obbligo per l'agro di vino l'uso congiunto del termine "aceto".

Testo in vigore dal 12 agosto 1982 al 17 aprile 1986

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1982-08-02;527~art1 · fonte del testo

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