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Qualora i comizi elettorali abbiano luogo prima della scadenza del termine previsto dall'ultimo comma dell'art. 24 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, le Commissioni elettorali comunali e mandamentali debbono cancellare, entro il venticinquesimo giorno antecedente quello della votazione, dalle liste di sezione depositate presso di esse, gli elettori nati dopo il 31 maggio 1926.
Testo in vigore dal 15 dicembre 1947 al 22 dicembre 2008
