Art. 26 — COMMA ABROGATO DALLA L. 17 MARZO 1965, N. 144

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La misura, delle pensioni in corso di godimento sara' Variata, tenuto conto della situazione economico-finanziaria del Fondo, per il solo 85 per cento del suo ammontare iniziale, in relazione alle variazioni di carattere generale e collettivo della retribuzione soggetta a contributo intervenute successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, restando invariato il residuo 15 per cento. Le variazioni da apportare alla misura delle pensioni, a norma del comma precedente, sono disposte con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, su parere del Comitato di cui al precedente art. 5, ogni qualvolta le retribuzioni, di cui al primo comma, abbiano subito, nel complesso, variazioni di importo non inferiore al 15 per cento del loro ammontare, rispetto a quelle vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge o della precedente variazione della misura delle pensioni ed hanno effetto dal 1 gennaio o dal 1 luglio successivo alla data in cui la suddetta percentuale sia raggiunta.

Testo in vigore dal 27 aprile 1956 al 4 aprile 1965

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1956-03-31;293~art26 · fonte del testo

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