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Le pensioni di invalidita' e di anzianita', liquidate a norma del precedente art. 17, non possono in ogni caso essere di ammontare inferiore a lire 60.000 annue e, comunque, inferiori ai minimi previsti per le corrispondenti pensioni dell'assicurazione obbligatoria invalidita', vecchiaia e superstiti. Le pensioni ai superstiti di cui all'art. 20 non possono essere di ammontare inferiore ai minimo previsto nella stessa assicurazione obbligatoria.

Testo in vigore dal 27 aprile 1956 al 2 marzo 1963

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1956-03-31;293~art21 · fonte del testo

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