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La pensione spettante ai superstiti indicati nel precedente art. 19 e' stabilita nelle seguenti aliquote della pensione gia' liquidata o che sarebbe spettata all'iscritto al momento del decesso:

  • a)il 50 per cento al coniuge;
  • b)il 20 per cento a ciascun figlio, se' ha diritto a pensione anche il coniuge, oppure il 30 per cento se hanno diritto a pensione soltanto i figli. La pensione ai superstiti non puo' in ogni caso essere, complessivamente, ne' inferiore alla meta', ne' superiore all'intero ammontare della pensione diretta. Qualora, non vi siano ne' coniugi ne' figli superstiti, la pensione e' reversibile ai genitori superstiti, di eta' superiore ai 65 anni, che non siano gia' titolari di pensione diretta, nella misura del 15 per cento per ciascuno.

Testo in vigore dal 27 aprile 1956 al 2 marzo 1963

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1956-03-31;293~art20 · fonte del testo

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