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[1]La perdita della cittadinanza italiana a norma della presente legge si estende alla moglie ed ai figli minori.

[2]Le disposizioni degli articoli 3 e 9 della legge 13 giugno 1912, n. 555, non sono applicabili a coloro che abbiano perduto la cittadinanza italiana in conseguenza della perdita della cittadinanza medesima, a norma della presente legge, da parte del genitore esercente la patria potesta'.

Testo in vigore dal 2 settembre 1939 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1939-08-21;1241~art5 · fonte del testo

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