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Coloro che hanno perduto la cittadinanza italiana a norma della presente legge sono esenti dagli obblighi del servizio militare; ad essi, inoltre, non sono applicabili le disposizioni dell'art. 9 della legge 13 giugno 1912, n. 555.
Testo in vigore dal 2 settembre 1939 al 9 maggio 2025
