Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 settembre 1939 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
Qualora la cittadinanza italiana fosse stata conseguita per decreto Reale, a norma dell'art. 2 del R. decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 43, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473, la dichiarazione di rinuncia e' presentata al Ministro per l'interno, il quale provvede analogamente a quanto e' disposto nel secondo comma dell'art. 2.
Testo in vigore dal 2 settembre 1939 al 16 dicembre 2010
