Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 settembre 1939 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]Le persone di origine e di lingua tedesca, domiciliate nei comuni dell'Alto Adige, anche se residenti altrove, le quali hanno acquistato la cittadinanza italiana in applicazione del Trattato di San Germano, annesso alla legge 26 settembre 1920, n. 1322, e delle norme emanate in esecuzione del Trattato stesso, che intendano trasferirsi in Germania ed acquistare la cittadinanza germanica, devono dichiarare di rinunciare alla cittadinanza italiana prima del trasferimento.

[2]La presente disposizione si applica, altresi', ai discendenti, cittadini italiani, delle persone indicate nel comma precedente.

Testo in vigore dal 2 settembre 1939 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1939-08-21;1241~art1 · fonte del testo

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