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[1]Le domande ed i provvedimenti contemplati dalla presente legge, nonche' le copie di essi, gli scritti e i documenti eventualmente prodotti dagli interessati, sono esenti da ogni tassa, compresa quella di concessione governativa, qualora gli interessati si trovino in disagiata condizione economica.
[2]L'interessato, che intenda usufruire delle agevolazioni concesse dalla precedente disposizione, deve presentare un certificato, in carta libera, del podesta', concernente la sua condizione economica e altresi' un certificato, pure in carta libera, dell'ufficio distrettuale delle imposte, dal quale risulti se lo stesso interessato si trovi iscritto nei ruoli delle imposte dirette, con la indicazione, in caso affermativo, dell'ammontare delle imposte medesime.
[3]I predetti certificati debbono essere rilasciati dal podesta' e dall'ufficio distrettuale delle imposte del Comune di origine e del Comune ove l'interessato ha la sua residenza o il domicilio.
[4]La dispensa dalle tasse e accordata con decreto del procuratore generale, il quale dispone altresi' che la inserzione nella Gazzetta Ufficiale del Regno sia fatta senza spese.
[5]Ordiniamo che la presente, munita del sigilla dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare conte legge dello Stato.
[6]Data a Roma, addi' 30 marzo 1936 - Anno XIV
[7]VITTORIO EMANUELE
[8]Mussolini - Solmi - Di Revel
[9]Visto, il Guardasigilli: Solmi.
Testo in vigore dal 16 aprile 1936 al 16 dicembre 2009
