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[1]Trascorso un mese dalla data delle affissioni e della inserzione, il procuratore generale, accertata la regolarita' delle medesime e vagliate le eventuali opposizioni, provvede sulla domanda con decreto.
[2]Il provvedimento del procuratore generale puo' essere unico per tutti i membri della famiglia.
[3]Il decreto deve, nei casi in cui vi sia stata opposizione, essere notificato, a cura del richiedente, a mezzo di ufficiale giudiziario agli opponenti, i quali, nel termine di trenta giorni dalla notificazione, possono ricorrere al Ministro per la grazia e giustizia, che decide sentito il Consiglio di Stato.
[4]Il decreto, con cui viene autorizzata la modificazione od il cambiamento del nome o del cognome, quando non sia stato presentato ricorso al Ministro per la grazia e giustizia, ovvero il ricorso sia stato respinto, deve, a cura del richiedente, essere annotato in margine del suo atto di nascita e trascritto nei registri in corso delle nascite del Comune.
[5]Il decreto e' soggetto al pagamento della tassa di concessione governativa, quando sia dovuta, ai sensi dell'art. 8 della tabella A, allegata al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3279, e dell'art. 3, allegato F, del R. decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1749, ed i suoi effetti rimangono sospesi fino all'adempimento delle formalita' indicate nel comma precedente.
Testo in vigore dal 16 aprile 1936 al 16 dicembre 2009
