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[1]Il procuratore generale, assunte informazioni sulla domanda, se crede che la medesima meriti di essere presa in considerazione, autorizza con suo decreto il richiedente:

[2]1° a fare affiggere dal messo comunale, all'albo del Comune del luogo di nascita ed a quello della sua residenza, un avviso, contenente un sunto della domanda e l'invito a chiunque abbia interesse a presentare le sue opposizioni nel termine stabilito dall'articolo seguente; la affissione deve risultare dalla relazione del messo fatta in calce all'avviso;

[3]2° ad inserire per sunto la domanda nella Gazzetta Ufficiale del Regno con l'invito a farvi opposizione entro il termine anzidetto.

Testo in vigore dal 16 aprile 1936 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1936-03-30;555~art4 · fonte del testo

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