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[1]In nessun caso potranno essere assunti, in via di modificazione del precedente cognome, cognomi di importanza storica od appartenenti a famiglie illustri o comunque note sia nel luogo dove trovasi l'atto di nascita del richiedente, sia nel luogo di sua residenza.
[2]Non potranno parimenti essere assunti casati iscritti nell'elenco ufficiale della nobilta' italiana, predicati, appellativi, o cognomi preceduti da particelle nobiliari.
Testo in vigore dal 16 aprile 1936 al 16 dicembre 2009
