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[1]I nomi ed i cognomi ridicoli o vergognosi o che rivelano una origine illegittima possono essere modificati, su istanza dell'interessato, secondo le norme contenute nella presente legge.
[2]Resta ferma la disposizione dell'art. 3 della legge 8 marzo 1928, n 383, per la rettifica di ufficio degli atti di nascita nei casi ivi indicati.
Testo in vigore dal 16 aprile 1936 al 16 dicembre 2009
