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Il Ministro per le finanze, sempre quando riconosca che le predette partite non possano, per qualunque circostanza, essere esaminate nei modi ordinari entro l'anno 1928, potra' stabilire, di concerto cogli interessati, a suo insindacabile giudizio, i criteri da porre a base di detta liquidazione a stralcio e tradurli in atto previo parere di una Commissione di nomina ministeriale, presieduta da un consigliere della Corte dei conti e composta di un rappresentante del Ministero delle finanze e di altro dell'Avvocatura erariale generale. La Commissione esprimera' il suo parere entro un mese dalla richiesta.
Testo in vigore dal 27 giugno 1928 al 16 dicembre 2009
