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Il Ministro per le finanze, sempre quando riconosca che le predette partite non possano, per qualunque circostanza, essere esaminate nei modi ordinari entro l'anno 1928, potra' stabilire, di concerto cogli interessati, a suo insindacabile giudizio, i criteri da porre a base di detta liquidazione a stralcio e tradurli in atto previo parere di una Commissione di nomina ministeriale, presieduta da un consigliere della Corte dei conti e composta di un rappresentante del Ministero delle finanze e di altro dell'Avvocatura erariale generale. La Commissione esprimera' il suo parere entro un mese dalla richiesta.

Testo in vigore dal 27 giugno 1928 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1928-06-07;1329~art2 · fonte del testo

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