Art. 2
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 dicembre 1947 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
La cancellazione dalle liste elettorali di coloro che abbiano ricoperto talune delle cariche od esplicata l'attivita' di cui all'articolo precedente puo' aver luogo in ogni tempo e qualunque sia lo stato delle operazioni di revisione delle liste, ma non oltre il quarantacinquesimo giorno anteriore alla data stabilita per le elezioni. La Commissione elettorale comunale provvede d'ufficio agli accertamenti necessari ed alle conseguenti cancellazioni dalle liste generali e sezionali. Il sindaco notifica, entro cinque giorni, agli interessati, ai sensi dell'art. 16 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, le decisioni della Commissione. Il segretario comunale elimina dallo schedario elettorale le schede corrispondenti. Copia dei verbali relativi alle operazioni predette e' trasmessa al prefetto, al procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente per territorio e al presidente della Commissione elettorale mandamentale. La Commissione elettorale mandamentale effettua le cancellazioni, sulla scorta degli anzidetti verbali, nelle liste generali e sezionali depositate presso di essa, ed ha facolta' di richiedere gli atti al Comune. Contro le cancellazioni disposte a norma del presente articolo e' ammesso ricorso alla Commissione elettorale mandamentale entro dieci giorni dalla notificazione di cui al terzo comma. Per i cittadini residenti all'estero, si osservano le disposizioni degli articoli 11, 17 e 23 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058. Nel caso in cui il ricorso sia accolto, l'interessato ha diritto alla reiscrizione nelle liste elettorali in qualsiasi tempo, ma non oltre il quindicesimo giorno anteriore alla data stabilita per le elezioni.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1947 al 16 dicembre 2009
