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[1]Chiunque contravviene alle norme emanate dal Ministro per le comunicazioni, ai sensi delle precedenti disposizioni, e' punito a termini dell'art. 12 della legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645, e si osservano gli articoli 13, 14, comma 1, lettera c), e comma 2 della legge medesima.
[2]Se, peraltro, si tratta di trasgressioni alle norme date dal Ministro in materia di circolazione stradale, si applicano le sanzioni prevedute dal R. decreto 8 dicembre 1933-XII, n. 1740, le quali dovranno essere richiamate nelle norme medesime.
[3]La presente legge andra' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
[4]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla o di farla osservare come legge dello Stato.
[5]Data a Roma, addi' 24 marzo 1942-XX
[6]VITTORIO EMANUELE
[7]MUSSOLINI - HOST VENTURI - GRANDI - DI REVEL - RICCI - GORLA
[8]Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Testo in vigore dal 4 maggio 1942 al 16 dicembre 2009
