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[1]A copertura delle maggiori spese derivanti dall'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 1 della presente legge, le aziende distributrici del gas (ad eccezione delle cokerie) sono autorizzate ad apportare un aumento di 4 centesimi a metro cubo sui prezzi del gas venduto dal 1° febbraio 1940-XVIII.
[2]La quota di aumento stabilita come sopra potra' essere riveduta ed occorrendo variata con decreto del Ministro per lo corporazioni, di concerto con il Ministro per le comunicazioni in relazione alle variazioni che potranno verificarsi nei prezzi dei carboni fossili.
[3]L'aumento di prezzo previsto dal primo comma del presente articolo non si applica al gas erogato dalle Officine di Venezia e di Trieste, per le quali il Ministero delle corporazioni e' autorizzato ad emanare separate disposizioni.
Testo in vigore dal 22 maggio 1940 al 5 aprile 1950
