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[1]A partire dalla stessa data sono sospese tutte le disposizioni contenute nei contratti, nelle convenzioni e nei regolamenti in vigore e che si riferiscano ai limiti di tolleranza per il tenore di ossido di carbonio e di gas inerti nel gas distribuito, ferme restando tutte le disposizioni relative ai limiti di tolleranza per il contenuto di idrogeno solforato e di ammoniaca.
[2]Ai fini dell'applicazione delle eventuali penali i poteri caloriferi minimi, stabiliti dai contratti, dalle convenzioni e dai regolamenti in vigore, restano fissati, in 3400 calorie per metro cubo di gas (misurato a O°C sotto la pressione di 760 millimetri di mercurio, ed allo stato secco) e le pressioni minime a 10 millimetri di colonna, d'acqua, nelle ore di ridotta erogazione.
[3]In tal senso s'intendono modificate le clausole contenute nei contratti, nelle convenzioni e nei regolamenti in vigore o riguardanti le penali per deficienza del potere calorifico e della pressione del gas.
[4]Agli organi tecnici dei Comuni e' affidata la vigilanza sulla applicazione delle norme contenute nella presente legge, nonche' l'accertamento delle trasgressioni alle norme medesimo. 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 22 maggio 1941, n. 632
2con decorrenza dal 1 febbraio 1941
Il Regio Decreto 22 maggio 1941, n. 632 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "A decorrere dal 1° febbraio 1941-XIX e' ripristinata l'applicazione degli articoli 1, 2, 3, 4 e 6 della legge 4 aprile 1940-XVIII, n. 405, contenente norme per la limitazione del consumo del carbon fossile nelle officine da gas nazionali".
Testo in vigore dal 30 luglio 1941 al 5 aprile 1950
