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Gli ospedali e gli enti la cui attivita' interessi la pubblica salute, ed inoltre le aziende editoriali che dimostrino la necessita' assoluta di adoperare il gas continuativamente, potranno essere autorizzati dai prefetti del Regno, sentito il parere dell'Ufficio tecnico comunale, su domanda ai medesimi inoltrata attraverso le singole aziende distributrici, ad installare, con l'assistenza delle Aziende stesse, speciali apparecchi, che consentano una sufficiente erogazione anche nelle ore in cui il gas e' a pressione ridotta. 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 22 maggio 1941, n. 632
2con decorrenza dal 1 febbraio 1941
Il Regio Decreto 22 maggio 1941, n. 632 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "A decorrere dal 1° febbraio 1941-XIX e' ripristinata l'applicazione degli articoli 1, 2, 3, 4 e 6 della legge 4 aprile 1940-XVIII, n. 405, contenente norme per la limitazione del consumo del carbon fossile nelle officine da gas nazionali".
Testo in vigore dal 30 luglio 1941 al 5 aprile 1950
