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[1]A partire dalla stessa data le Aziende distributrici del gas non sono piu' tenute ad osservare durante l'intera giornata le norme relative alla pressione minima di erogazione del gas, previste dai contratti, dalle convenzioni e dai regolamenti in vigore.
[2]Il Ministro per le corporazioni determinera', ed, occorrendo, variera' il periodo di ore giornaliere durante le quali dovranno essere mantenute le pressioni contrattuali, nonche' il periodo di ore giornaliere durante le quali la pressione minima nella rete di distribuzione dovra' essere ridotta a 10 millimetri di colonna d'acqua.
[3]In ogni caso sara' tenuto conto delle esigenze di quelle citta' ove sia ancora in atto, e non possa essere subito sostituita, la pubblica illuminazione a gas. 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 22 maggio 1941, n. 632
2con decorrenza dal 1 febbraio 1941
Il Regio Decreto 22 maggio 1941, n. 632 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "A decorrere dal 1° febbraio 1941-XIX e' ripristinata l'applicazione degli articoli 1, 2, 3, 4 e 6 della legge 4 aprile 1940-XVIII, n. 405, contenente norme per la limitazione del consumo del carbon fossile nelle officine da gas nazionali".
Testo in vigore dal 30 luglio 1941 al 5 aprile 1950
