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A partire dal giorno 25 gennaio 1940-XVIII, le Aziende distributrici del gas, in deroga alle norme contrattuali vigenti, debbono distribuire gas del potere calorifero superiore di 8500 calorie per metro cubo (misurato a O°C, sotto la pressione di 760 millimetri di mercurio, ed allo stato secco) con una tolleranza di 100 calorie in piu' od in meno. 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 22 maggio 1941, n. 632
2con decorrenza dal 1 febbraio 1941
Il Regio Decreto 22 maggio 1941, n. 632 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "A decorrere dal 1° febbraio 1941-XIX e' ripristinata l'applicazione degli articoli 1, 2, 3, 4 e 6 della legge 4 aprile 1940-XVIII, n. 405, contenente norme per la limitazione del consumo del carbon fossile nelle officine da gas nazionali".
Testo in vigore dal 30 luglio 1941 al 5 aprile 1950
