Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 novembre 1964 al 27 gennaio 1991. Leggi il testo vigente →

Entro tre anni dalla data del decreto di cui al precedente articolo 2 verranno chiuse le operazioni concernenti le erogazioni delle provvidenze ai lavoratori e nel semestre successivo sara' effettuato, fra il Governo italiano e l'Alta Autorita', il conguaglio delle spese sostenute, in modo che l'onere risulti ripartito fra le due parti secondo il rapporto di partecipazione indicato nel decreto medesimo. L'eccedenza fra la somma versata al Fondo, di cui al precedente articolo 3, dal Governo italiano e quella risultante a suo carico, in sede di conguaglio, e' versata all'entrata del bilancio dello Stato.

Testo in vigore dal 19 novembre 1964 al 27 gennaio 1991

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1964-11-05;1172~art4 · fonte del testo

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