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Il corrispettivo dovuto per l'applicazione della fecondazione artificiale e' fissato dalle commissioni di cui al precedente art. 3, sulla base delle tariffe minime annualmente stabilite per le stazioni di monta, tenuto conto delle spese di gestione degli impianti suddetti e sentite le organizzazioni interessate.

Testo in vigore dal 5 agosto 1952 al 28 agosto 1999

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1952-07-25;1009~art4 · fonte del testo

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