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Ai proprietari, che debbano o intendano compiere opere di miglioramento fondiario nei terreni residui, il pagamento dell'indennita' e' fatto in contanti limitatamente al costo delle opere da compiersi, dedotto il sussidio statale, e sempre non oltre il 25 per cento della indennita'. Per la corresponsione della indennita' prevista nel precedente comma e' autorizzata la spesa di un miliardo nell'esercizio 1950-51, con imputazione sul capitolo 459 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. Il versamento di tale somma e' ratizzato in rapporto allo stato di avanzamento dei lavori; su parere degli enti di riforma, puo' essere concesso un anticipo nella misura massima del 20 per cento sul costo delle opere.

Testo in vigore dal 28 ottobre 1950 al 1 gennaio 2002

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1950-10-21;841~art19 · fonte del testo

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