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Per i terreni olivastrati di superficie superiore a 50 ettari, situati anche fuori dei comprensori determinati a norma dell'art. 1, gli enti di cui all'art. 2 hanno facolta' di imporre al proprietario l'obbligo della trasformazione secondo progetti prestabiliti ed entro un congruo termine. Trascorso tale termine senza che i lavori di trasformazione siano ultimati, dei terreni trasformabili puo' essere ordinato l'esproprio.

Testo in vigore dal 28 ottobre 1950 al 1 gennaio 2002

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1950-10-21;841~art15 · fonte del testo

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