Art. 39 — Poteri del Consiglio regionale in materia di incompatibilità
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1964
Confronto con la versione in vigore dal 13 febbraio 1964 al 22 dicembre 2008. 123 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Salvo quanto stabilito dall'ultimo comma dell'articolo 11, quando per un consigliere regionale esista o si verifichi qualcuna delle incompatibilita' previste dalla legge, il Consiglio regionale, nei modi previsti dal suo regolamento interno, glielo contesta, anche d'ufficio; il consigliere regionale ha dieci giorni di tempo per rispondere; entro dieci giorni successivi a detto termine, il Consiglio regionale delibera, definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di incompatibilita', chiede al consigliere regionale di optare tra il mandato consiliare e la carica che ricopre. Qualora il consigliere regionale non vi provveda entro i successivi quindici giorni, il Consiglio regionale lo dichiara decaduto. La deliberazione deve essere nel giorno successivo depositata nella segreteria del Consiglio e deve essere notificata entro cinque giorni a chi vi ha interesse.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1964-02-03;3~art39 · fonte del testo
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